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Dizionario demografico multilingue (Italiano - prima edizione del 1959)

Discendenza

Da Demopædia.
Discendenza  (discendenza, s.f.)


Due individui dei quali l’uno discende dall’altro, o che appartengono alla discendenza1 d’un medesimo ascendente2, sono detti parenti3. Il computo del grado di parentela4 fra due individui viene fatto in vari modi. Secondo il codice civile italiano, nella linea retta (114-3*) si contano tanti gradi quante sono le relazioni di filiazione, escluso il capostipite (114-1*), mentre nella linea collaterale (114-3*) i gradi si computano dalle stesse relazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, sempre restando escluso il capostipite. La relazione fra i genitori e i loro figli (112-5), denominata filiazione5 se vista dall’aspetto dei figli, considerata dall’aspetto del padre o da quello della madre prende il nome, rispettivamente, di paternità6 o di maternità6. Col termine figliolanza7, o prole7, si indica l’insieme dei figli di una coppia di genitori, od anche di uno solo di essi (cfr. 112 e 113). La parentela (114-3*), in senso proprio, definita da una relazione di consanguineità, è distinta dall’affinità8, vincolo che, per il matrimonio (501-2), nasce fra un coniuge (501-5*) ed i parenti dell’altro. Spesso, tuttavia, il linguaggio corrente fa rientrare gli affini (114-8*) nel novero dei parenti di un dato individuo.

  • 1. discendenza, s.f.: insiemedei discendenti (agg. e s.) da un dato individuo, che ne costituisce il capostipite (s.m.; e anche stipite, s.m.). Nello stesso senso si usa anche il vocabolo progenie (s.f.).
  • 2. ascendente, agg. e s, — ascendenza, s.f.: l’insienne degli ascendenti in linea retta (114-3*) di un dato individuo.
  • 3. parente, s. — parentela, s.f.: vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite ed anche insieme dei parenti di un dato individuo.
    Vi è parentela in linea retta fra persone di cui l’una discende dall’altra, e in linea collaterale fra persone che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra. In questo secondo caso, i parenti sono detti collaterali (agg. ff. s.m.).
  • 5. L’adozione (s.f. — adottare, v.t. — adottivo, agg.) istituisce un rapporto di filiazione che ha il suo fondamento nella legge, non nella natura.
    Si denomina affiliazione (s.f.) l’istituto giuridico per l’assistenza dei minori (324-4*) abbandonati.
  • 8. affinità, s.f. — affine, agg. e s.: persona legata ad un’altra da relazione di affinità.
    Si usa il vocabolo imparentarsi (v.r.) per indicare il divenire affine di un’altra persona per via di matrimonio (501-2).


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