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Dizionario demografico multilingue (Italiano - prima edizione del 1959)

Differenze tra le versioni di "Abbandono"

Da Demopædia.
(Bernardo Colombo, ed. 1959)
(Bernardo Colombo, ed. 1959)
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Versione delle 23:57, 4 feb 2010

Abbandono  (abbandono, s.m.)


Nei Paesi in cui vige l’indissolubilità del matrimonio1 (cfr. 501-2 e 511-2*), questo può essere sciolto solo per la morte di uno dei contraenti. Talvolta viene ammesso l’istituto della separazione legale2, o separazione personale dei coniugi2, colla quale vengono allentati i vincoli fra i coniugi, ad esempio dispensandoli dal dovere di coabitare3, cioè di vivere nella stessa abitazione. I coniugi così separati4, o legalmente separati4, non possono però contrarre nuovo matrimonio. In alcune società è anche frequente la separazione di fatto5, che può avvenire per mutuo consenso fra i coniugi o per abbandono6 di uno dei due da parte dell’altro. Si può genericamente parlare di separazione matrimoniale7 in tutti i casi di separazione legale o di fatto.

  • 5. Detta pure separazione consensuale, quando avvenga per mutuo consenso. Essa non ha effetto, in Italia, senza l’omologazione dell’autorità giudiziaria.


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