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Dizionario demografico multilingue (Italiano - prima edizione del 1959)

Differenze tra le versioni di "Riconosciuto"

Da Demopædia.
(Bernardo Colombo, ed. 1959)
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Versione delle 00:09, 5 feb 2010

Riconosciuto  (riconosciut-o, -a, pp. e agg.)


La legittimità1 o meno di una nascita, cioè il carattere giuridico della filiazione (114-5), dipende dalla natura giuridica dell’unione (501-3) fra i genitori (112-2). In senso stretto, il nato legittimo2 è quello che è stato concepito (602-1*) dai genitori in corso di matrimonio (501-2).
Secondo la legislazione italiana e di molti altri Paesi, la distinzione fra nascite legittime3 e nascite illegittime4 si basa di solito sullo stato matrimoniale della madre al parto (603-4), e fra le prime vengono incluse quelle che derivano da concepimenti antenuziali5 (concepimenti, cioè, avvenuti prima delle nozze), allorchè il matrimonio sia stato celebrato prima del parto. I nati illegittimi6, o figli illegittimi6, o figli naturali6, possono essere riconosciuti7 dall’uno, o dall’altro, o da entrambi i genitori. La legittimazione9 degli illegittimi avviene in diverse forme — per lo più per susseguente matrimonio — e con effetti giuridici, per i figli naturali legittimati8, che variano a seconda delle legislazioni.

  • 4. illegittimo, agg. — illegitimità, s.f.
  • 6. Si può ulteriormente specificare: figli adulterini, per i nati da genitori dei quali almeno uno sia legato in matrimonio con altra persona; figli incestuosi, nel caso di genitori fra i quali esista un impedimento al matrimonio per parentela (anche in linea collaterale sino al 2 grado) od affinità (in linea retta - cfr. 114).
  • 7. riconoscere, v.t. — riconoscimento, s.m.: atto con cui un individuo si riconosce genitore (112-2*) di un nato illegittimo.
  • 9. legittimazione, s.f. — legittimare, v.t.


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